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IL NOSTRO CONTRIBUTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 128 DEL 20.02.2023

Domini e sotto-domini internet usati per promozione e/o collocamento di contratti di assicurazione.

Lo Schema di Provvedimento di Modifica del Regolamento IVASS n. 40/2018, prevedeva l’aggiunta di alcuni commi dopo il comma 3 dell’art. 78 di detto Regolamento.

Il comma 3-ter, in specie, come formulato dal Provvedimento di Modifica, recitava:

Le informazioni di cui al comma 3-bis sono trasmesse all’IVASS, entro i 30 giorni successivi alla registrazione del dominio internet, secondo le istruzioni tecniche fornite dall’Istituto e rese disponibili sul suo sito istituzionale, da: … “ [omissis].

In virtù di tale disposizione regolamentare, nei 30 giorni successivi alla registrazione del dominio internet – ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza – si sarebbe dovuto comunicare all’Autorità di Vigilanza detto dominio internet.

La disposizione dello Schema di Provvedimento di Modifica non forniva però il momento iniziale dal quale far decorrere il termine per la comunicazione nel caso in cui il dominio internet venisse utilizzato (per effettuare promozione/collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza) soltanto in un momento successivo alla sua registrazione.

Non risultavano infatti applicabili:

-né la disposizione del comma 3-ter, non potendosi far data dalla registrazione del dominio internet (il dominio infatti era già registrato, ma sino a quel momento utilizzato solo per finalità informative, non promozionali/non di collocamento);

-né la disposizione del comma 3-quater, non trattandosi di variazione del dominio internet (il dominio infatti rimaneva identico).

Ne derivava:

-l’obbligo di comunicazione, entro un preciso termine, ove l’utilizzo del dominio internet (per promozione/collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza) fosse avvenuto all’atto di registrazione del dominio stesso;

-assenza di corrispondente previsione regolamentare, ove l’utilizzo del dominio internet (sebbene per le medesime finalità di cui sopra) fosse avvenuto in un momento successivo alla registrazione del dominio stesso.

Situazioni uguali sarebbero state quindi regolamentate con modalità difformi, in contrasto con le finalità di tutela degli utenti, degli intermediari e con la ratio della modifica normativa.

Per superare la suesposta criticità, sarebbe stato necessario riformulare la disposizione normativa secondaria.

La nostra osservazione/proposta è stata condivisa.

L’IVASS ha infatti convenuto sull’opportunità di chiarire meglio le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione del dominio/sotto-dominio ai casi indicati ed, a tal fine, è stato riformulato l’articolo 11 (disposizioni transitorie) che ora prevede che i soggetti obbligati comunichino i domini già registrati ed i sotto-domini già utilizzati entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito istituzionale delle istruzioni tecniche relative al Provvedimento.