Spesso riteniamo che negoziare sia difficile, complesso, faticoso e che, in ultima analisi, non ne valga la pena.

Ma altrettanto spesso non riflettiamo appieno su quanto “negoziare” possa essere più efficace rispetto al “litigare”, ad esempio, in una sede giudiziaria.

Un caso pratico potrà aiutare.

Impresa cliente
Impresa di confezionamento di prodotti alimentari

Esigenza dell’impresa cliente
Richiesta di assistenza legale, a seguito di avvio dell’azione giudiziaria promossa da un dipendente per un infortunio subito nell’uso di un macchinario

Elementi fonte di contestazione
L’importo richiesto a titolo di risarcimento, di per sé rilevante, appare comunque sovrastimato.

La compagnia di assicurazioni dell’impresa cliente non intende pagare, rimanendo in attesa della chiusa inchiesta penale e sostenendo l’uso improprio del macchinario da parte del dipendente.

Approccio legale tradizionale (in via di estrema sintesi)
Costituzione in giudizio (civile), redazione e deposito atti, partecipazione ad udienze, escussione testi, ammissione Consulenza Tecnica d’Ufficio, redazione e deposito di memorie, sentenza di primo grado, eventuale processo di appello e/o cassazione, eventuale processo esecutivo.

L’approccio adottato dallo studio
Anziché rivolgere l’attenzione unicamente agli elementi precipuamente giuridici, concentrandosi soltanto sulla responsabilità e sulla sua ripartizione percentuale, sul grado di colpa e/o sulle concause, sull’ onere della prova e sul soggetto onerato, ecc. si è ritenuto opportuno procedere con un diverso approccio.

Avviando una intensa fase di negoziazione tra le varie parti coinvolte, rappresentata ciascuna dal proprio legale, sono stati attenzionati soprattutto i “reali” interessi sottostanti delle parti.

Ne è emerso un quadro significativo ed illuminante, atteso che l’interesse, principale e comune,  risiedeva nell’auspicio di poter definire la vertenza in tempi brevi.

L’ispezione ai locali dell’impresa cliente ed al macchinario fonte dell’infortunio effettuata da tecnici esperti, nell’accordo negoziale delle parti (ovvero non in sede di CTU), permise di rilevare: a) una certa disattenzione del dipendente nell’utilizzo della macchina, b) una certa superficialità nella formazione erogata, c) una redazione del Manuale di istruzioni del macchinario non propriamente accurata.

Appariva di tutta evidenza come individuare ed accertare le responsabilità, quantificarle in termini percentuali, soddisfare l’onere probatorio erano compiti ardui, tipici di un processo civile lungo, complesso ed articolato.

Inoltre, ciascuna delle parti nutriva ulteriori interessi sottostanti, interessi che il procedimento giudiziario non avrebbe certo potuto soddisfare: il dipendente necessitava di un pronto ed integrale risarcimento per affrontare gli importanti costi della riabilitazione, l’impresa cliente intendeva mantenere un buon rapporto collaborativo con il dipendente, l’impresa produttrice del macchinario mirava ad evitare un danno all’immagine aziendale.

Conclusione della vicenda
L’attività negoziale, di trattative, di scambi concentrati sui reali interessi ha opportunamente avuto la meglio, anche grazie alla fattiva partecipazione ed al buon senso da tutti dimostrato.

Le conclusioni ?
-il dipendente è stato risarcito ed il rapporto con il datore di lavoro, sotto il profilo relazionale, è migliorato;

-l’impresa cliente non ha subito aumenti di premio nel successivo contratto stipulato con la propria compagnia di assicurazione e, nel contempo, ha implementato il percorso formativo per l’utilizzo del macchinario;

-l’impresa costruttrice del macchinario ha scongiurato il danno reputazionale ed ha avviato un processo correttivo nella redazione del manuale di istruzioni, evitando così il ripetersi in futuro di casi consimili.

Grande è stata dunque la soddisfazione di tutte le parti coinvolte, nell’essere giunti alla definizione della vertenza, in via riservata, con costi contenuti ed in tempi brevi, a fronte di una situazione giudiziaria che sin dall’inizio era apparsa articolata, complessa, lunga, defatigante (anche nella ricostruzione di fatti occorsi a distanza di tempo) e più costosa.

Ed altrettanto grande è stata la soddisfazione dello studio che, avendo da sempre adottato principi di buon senso e privilegiato strumenti negoziali (piuttosto che conflittuali), ha visto rafforzata la convinzione che solo la negoziazione (ove condotta con spirito propositivo ed in buona fede) e/o la mediazione (ove compresa la sua originaria finalità e correttamente utilizzata) possono essere in grado, senza sacrificio per i diritti di alcuno né dispregio per gli obblighi di altri, di risolvere le controversie, nel contempo salvare i rapporti d’affari e, financo, costruire nuove opportunità relazionali e di business.