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IVASS – Portale RUI – Aggiornamento

 

Avviso dell’IVASS

Il 12 aprile 2024 l’ IVASS ha pubblicato l’avviso di avvio operatività del nuovo Portale RUI (per l’avviso integrale clicca qui).

Funzione del nuovo Portale RUI

Dal 4 giugno 2024 il nuovo Portale RUI consentirà ad intermediari ed imprese di assicurazione di aggiornare direttamente il Registro Unico Intermediari.

Per gli intermediari di assicurazione

Dal 4 giugno 2024 gli intermediari potranno inviare istanze e comunicazioni tramite il nuovo Portale RUI per:

– richiedere la propria iscrizione e quella dei collaboratori,

– richiedere la cancellazione dal RUI,

– richiedere il passaggio da una sezione all’altra del RUI,

– comunicare le modifiche anagrafiche,

– effettuare tutte le altre comunicazioni previste dal Regolamento IVASS 40/2018.

Per le compagnie di assicurazione

Dal 4 giugno 2024 le imprese di assicurazione potranno inviare istanze e comunicazioni tramite il nuovo Portale RUI per:

– inserire i conferimenti di incarichi agenziali o accordi distributivi,

– inserire la cessazione di incarichi agenziali o accordi distributivi,

– iscrivere i produttori di assicurazione,

– cancellare i produttori di assicurazione,

– indicare il responsabile della distribuzione.

Data importante

Dal prossimo 30 aprile 2024 non sarà più possibile trasmettere istanze e comunicazione ad IVASS.

Periodo transitorio

I termini di comunicazione previsti dal Regolamento IVASS 40/2028 sono sospesi nel mese di maggio (fino all’avvio del Nuovo RUI).

Invito dell’IVASS

L’Istituto di Vigilanza invita a trasmettere le istanze e le comunicazioni entro il 30 aprile.

Le richieste verranno acquisite e lavorate nel mese di maggio, il RUI pubblico verrà aggiornato e continuerà ad essere consultabile sul sito.

Disattivazione caselle PEC

Verranno disattivate le caselle PEC:

– istanze.rui@pec.ivass.it (previsto per la trasmissione delle istanze di iscrizione e cancellazione degli intermediari tramite modello elettronico-PDF intelligente);

– incarichirui@pec.ivass.it (usato per le comunicazioni delle compagnie di assicurazione relative agli accordi distributivi);

– domini.intermediari@pec.ivass.it (istituto per le comunicazioni degli intermediari relative ai nuovi siti web);

– variazioni.domini.intermediari@pec.ivass.it (istituito per le comunicazioni degli intermediari relative alle variazioni dei siti web).

Precedente articolo sull’argomento

Cosa fare in attesa dell’operatività del nuovo Portale RUI e quali sono le modalità di accesso sono argomenti trattati nel nostro articolo IVASS – Il nuovo Portale RUI.

Con un avviso del 5 marzo 2024 l’ IVASS ha specificato che dall’inizio del prossimo mese di giugno sarà operativo il nuovo Portale RUI (per il comunicato integrale clicca qui).

D: Cosa consente di fare il nuovo Portale RUI ?

R: una volta operativo, consentirà ad intermediari ed imprese di assicurazione di inserire ed aggiornare, direttamente nel RUI, richieste di iscrizione, comunicazioni, modifiche, cancellazioni.

D: Come sarà possibile accedere ?

R: A scelta potrà essere utilizzata l’identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS), la carta d’identità elettronica (CIE).

D: Cosa bisogna fare in attesa dell’operatività del nuovo Portale RUI ?

R: E’ necessario che i legali rappresentanti delle società di intermediazione iscritte nelle sezioni A, B e D del RUI, i legali rappresentanti delle imprese di assicurazione ed i rappresentanti generali delle sedi secondarie delle società di intermediazione annotate nell’elenco annesso (UE) provvedano ad effettuare l’accreditamento preventivo al Portale Deleghe (tramite, per l’appunto SPID, CNS o CIE). Effettuata questa operazione, si potrà procedere a delegare uno o più soggetti per consentire l’accesso al Portale.

D: Come devono comportarsi gli intermediari persone fisiche ?

R: Gli intermediari persone fisiche, anche se operanti in forma di ditta individuale, possono accedere direttamente al nuovo Portale, ovvero non devono effettuare il preventivo accreditamento sul Portale Deleghe.

D: Fino a quale data si potranno inviare istanze, tramite trasmissione del modello elettronico PDF, alla casella PEC dedicata ?

R: Fino al prossimo 30 aprile. Dopo tale data si dovrà attendere l’avvio del nuovo Portale.

Domini e sotto-domini internet usati per promozione e/o collocamento di contratti di assicurazione.

Lo Schema di Provvedimento di Modifica del Regolamento IVASS n. 40/2018, prevedeva l’aggiunta di alcuni commi dopo il comma 3 dell’art. 78 di detto Regolamento.

Il comma 3-ter, in specie, come formulato dal Provvedimento di Modifica, recitava:

Le informazioni di cui al comma 3-bis sono trasmesse all’IVASS, entro i 30 giorni successivi alla registrazione del dominio internet, secondo le istruzioni tecniche fornite dall’Istituto e rese disponibili sul suo sito istituzionale, da: … “ [omissis].

In virtù di tale disposizione regolamentare, nei 30 giorni successivi alla registrazione del dominio internet – ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza – si sarebbe dovuto comunicare all’Autorità di Vigilanza detto dominio internet.

La disposizione dello Schema di Provvedimento di Modifica non forniva però il momento iniziale dal quale far decorrere il termine per la comunicazione nel caso in cui il dominio internet venisse utilizzato (per effettuare promozione/collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza) soltanto in un momento successivo alla sua registrazione.

Non risultavano infatti applicabili:

-né la disposizione del comma 3-ter, non potendosi far data dalla registrazione del dominio internet (il dominio infatti era già registrato, ma sino a quel momento utilizzato solo per finalità informative, non promozionali/non di collocamento);

-né la disposizione del comma 3-quater, non trattandosi di variazione del dominio internet (il dominio infatti rimaneva identico).

Ne derivava:

-l’obbligo di comunicazione, entro un preciso termine, ove l’utilizzo del dominio internet (per promozione/collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza) fosse avvenuto all’atto di registrazione del dominio stesso;

-assenza di corrispondente previsione regolamentare, ove l’utilizzo del dominio internet (sebbene per le medesime finalità di cui sopra) fosse avvenuto in un momento successivo alla registrazione del dominio stesso.

Situazioni uguali sarebbero state quindi regolamentate con modalità difformi, in contrasto con le finalità di tutela degli utenti, degli intermediari e con la ratio della modifica normativa.

Per superare la suesposta criticità, sarebbe stato necessario riformulare la disposizione normativa secondaria.

La nostra osservazione/proposta è stata condivisa.

L’IVASS ha infatti convenuto sull’opportunità di chiarire meglio le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione del dominio/sotto-dominio ai casi indicati ed, a tal fine, è stato riformulato l’articolo 11 (disposizioni transitorie) che ora prevede che i soggetti obbligati comunichino i domini già registrati ed i sotto-domini già utilizzati entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito istituzionale delle istruzioni tecniche relative al Provvedimento.

 

In vigore il Provvedimento IVASS n. 128/23

Sulla registrazione dei domini e dei sotto-domini internet.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023 è entrato in vigore il Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023, modificativo ed integrativo del Regolamento IVASS n. 40/18.

Per la promozione ed il collocamento (o per la sola promozione) di contratti di assicurazione, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B ed F del RUI possono avvalersi esclusivamente del dominio internet e dei sotto-domini internet comunicati all’IVASS.

La comunicazione va inviata all’Autorità di Vigilanza entro i 30 giorni successivi alla data di registrazione del dominio stesso, seguendo le istruzioni tecniche fornite dall’IVASS.

Soggetti all’obbligo di comunicazione sono gli stessi intermediari iscritti nelle sezioni A, B ed F anche relativamente alle persone fisiche e società iscritte nella sezione E di cui si avvalgono, nonché gli intermediari iscritti nella sezione D (con riferimento ai contratti di assicurazione diversi dai prodotti di investimento assicurativo), gli intermediari inseriti nell’Elenco annesso e le imprese di assicurazione relativamente ai propri produttori diretti iscritti nella sezione C.

Eventuali variazioni del dominio internet andranno comunicate con le stesse modalità e termini.

Per quanto riguarda i domini e sotto-domini preesistenti all’introduzione del nuovo obbligo di comunicazione, in condivisione con la nostra osservazione/proposta formulata nel Documento di consultazione n.7/22, l’IVASS ha convenuto sull’opportunità di chiarire meglio le relative modalità di applicazione ed, a tal fine, ha riformulato l’articolo 11 (disposizioni transitorie) prevedendo che i soggetti obbligati comunichino i domini già registrati ed i sotto-domini già utilizzati entro 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito istituzionale delle istruzioni tecniche relative al Provvedimento.

Emanato il nuovo Provvedimento IVASS

L’ IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 122 del 7 ottobre 2022 (per il provvedimento integrale clicca qui) con il quale ha disposto termini e modalità di pagamento del contributo di vigilanza per l’ anno 2022 a carico degli intermediari iscritti nei RUI.

D: Chi è tenuto al pagamento del contributo ?

R: Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche a titolo accessorio, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2022.

D: Qual è la misura del contributo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B ?

R: La misura, determinata dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2022, è di:

€ 40,00 (agenti di assicurazione e broker – persone fisiche);

€ 230,00 (agenti di assicurazione e broker – persone giuridiche);

Per gli iscritti nelle sezioni C e D clicca qui

D: Qual è la data di scadenza per il pagamento del contributo ?

R: Al più tardi entro 30 giorni dal 7 ottobre 2022 (data del Provvedimento IVASS) ovvero entro il giorno 6 novembre 2022.

D: Quali sono le modalità di pagamento ?

R: I pagamenti dovranno avvenire attraverso il sistema PagoPA (per le istruzioni tecniche clicca qui).

D: Possono essere utilizzate modalità diverse di pagamento ?

R: No, pagamenti effettuati con modalità diverse non potranno considerarsi validi per l’ assolvimento dell’obbligo di legge.

D: Quali sono le conseguenze in caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza ?

Decorsi 30 giorni dal termine di pagamento l’ IVASS avvierà, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI.

Il mancato pagamento del contributo comporterà inoltre l’avvio della procedura di riscossione coattiva.